La durata dei contratti di affitto agrari
La durata dei contratti di affitto agrario
Disciplina vigente in materia di contratti di affitto di fondi agricoli.
La disciplina vigente in materia di contratti di affitto di fondi agricoli è frutto di una lenta evoluzione iniziata nel primo dopoguerra. In un primo tempo i governi repubblicani emanarono una serie di leggi annuali e provvisorie nelle quali emergevano i principi che sarebbero stati recepiti nelle legislazione definitiva.
Con la legge 12 Giugno 1962 n°567 l’istituto dell’equo canone diventava elemento definitivo dell’ordinamento giuridico italiano nell’ambito del contratto di affitto agricolo. Questa legge, fu oggetto di numerosissime censure ed interventi giurisdizionali.
Il legislatore intervenne nuovamente con la legge 11 Febbraio 1971 n°11 che rese obbligatoria la corresponsione del canone di affitto in denaro con riferimento al reddito dominicale dei fondi oggetto del contratto e conseguente calcolo automatico del canone; la stessa legge introduceva coefficienti di moltiplicazione dei redditi dominicali che avrebbero dovuto, consentire l’aggiornamento della rendita fondiaria a favore dei proprietari di fondi rustici. Il percorso della legge si dimostrò subito assai accidentato e la legge venne impugnata nuovamente, con l’emanazione di una legge correttiva del 1973. Però in una situazione normativa di tale tipo, si sentiva l’esigenza di un intervento normativo definitivo che concludesse la travagliata vicenda.
La legge n° 203 del 3 Maggio 1982, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 5 Maggio 1982, ha definito in maniera organica tutta la legislazione riguardante i contratti agrari. La normativa ha vietato la stipula di nuovi contratti di mezzadria e ha stabilizzato i rapporti in essere attraverso la loro conversione in contratti di affitto agrari.
La legge, inoltre, all’ articolo 1 sancisce la durata minima dei contratti di affitto di fondi rustici a coltivatori diretti in 15 anni. La legge ha anche individuato un altro tipo di contratti, detti contratti di affitto particellare, per i quali la durata contrattuale è ridotta a sei anni. La legislazione ha inoltre stabilito una durata di rapporto di affitto sufficiente per impostare una razionale utilizzazione del fondo e garantire una stabilità di impresa.